Se la lista d’attesa è troppo lunga hai diritto alla visita privata pagando solo il ticket
La prestazione sanitaria non erogata entro determinati termini dà diritto a ricorrere a prestazioni libero-professionali sostenendo solo il costo del ticket.
In Italia la sanità ha diversi problemi. Tra di essi c’è quello delle liste d’attesa, che il cittadino paga a caro prezzo.
Queste, infatti, sono spesso lunghissime e costringono i cittadini che hanno necessità di sottoporsi ad esami di laboratorio, a esami di diagnostica strumentale o a interventi chirurgici non urgenti a ricorrere a strutture private, con notevole aggravio di costi.
Dopo aver pagato il ticket, ci dicono che, per una visita specialistica in ospedale, i tempi di attesa sono lunghi. Che possiamo fare se per eseguire una risonanza magnetica, una tac o una ecografia dobbiamo aspettare diversi mesi, magari quando ormai la nostra patologia potrebbe essersi aggravata?
Ricorrere allo studio medico privato o alla clinica privata è certo una soluzione, ma a fronte di costi a volte eccessivi per le tasche dei cittadini. [pullquote]La rassegnazione[/pullquote]
Preso dallo sconforto il malato si adatta alla fila lunga ed è obbligato ad attendere il suo posto in una interminabile lista d’attesa in ospedale. Insomma ci si rassegna all’idea.
Tempi massimi
[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]In verità, una soluzione c’è, ed anche particolarmente vantaggiosa, ma sono pochi a conoscerla, anzi quasi nessuno.[/perfectpullquote]
Né gli ospedali e né le strutture pubbliche dell’Asl ne danno comunicazione ai malati.
Il tutto è scritto in un decreto legislativo del 1998, precisamente il numero 124, il quale al comma 10 detta delle direttive ben precise in materia di liste d’attesa. Esso recita:
<<le Regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.>> [pullquote]Massimo 30 giorni[/pullquote]
In pratica questo decreto legislativo stabilisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l’esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa che deve essere massimo di trenta giorni dalla data della richiesta della prestazione.
Ricorso alle prestazioni libero-professionali
Se invece non ci garantiscono la prestazione, diagnosi o intervento entro 30 giorni dalla richiesta?(come capita quasi sempre)
Come previsto dal comma 13, sempre all’ articolo 3, che recita:
<<qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione>>.
In pratica se la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi garantiti per legge (che come sopra descritto sono di 30 giorni), il malato può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato.
Il malato dovrà presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per «prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria».
Addirittura, in subordine, è possibile ricorrere anche a prestazioni interamente private.
Liste bloccate
Per ovviare a tale “dovere”, molte ASL stanno ricorrendo ad un illegittimo escamotage: quello di bloccare le liste d’attesa, non accettando le prenotazioni dei cittadini che vengono poste nella condizione di “attesa di entrare nella lista di attesa”.
Se, quindi, ci si trova di fronte a una lista d’attesa bloccata è chiaro che si è dinanzi ad una situazione in cui l’azienda sanitaria non è in grado di ottemperare al suo dovere di garantire un’adeguata tempestività delle prestazioni da rendere. Si tratta, in altre parole, di uno dei casi che danno diritto ad usufruire delle prestazioni in regime intramoenia o, in subordine, in regime privato pagando il solo costo del ticket e ponendo la differenza a carico della ASL.
Cliccando qui è possibile scaricare il modulo da compilare in carta semplice.
Fonte: studiocataldi.it
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!