Chiarimenti DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 (decreto festività)

Le informazioni seguenti sono state superate con DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

In questo periodo un po’ come tanti mi sto trovando a fare qualche aperitivo presso i bar della mia città e sto notando che non sono molto chiare le regole emanate dal Governo attraverso il cosiddetto decreto festività.

Ho avuto modo di costatare che la confusione maggiore sta proprio nella questione della possibilità o meno di consumare all’esterno senza green pass nelle attività di somministrazione di cibi e bevande.

I chiarimenti principali ce li fornisce l’art. 5 del decreto in questione intitolato “Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande” che è così articolato:

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19 (ad oggi il 31/03/2022),  il consumo di cibi e  bevande  al  banco,  al  chiuso,  nei  servizi  di ristorazione, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n. 87, e’  consentito  esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  delle certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui  all’articolo  9,  comma  2, lettere a), b) e c-bis)  nonche’  ai  soggetti  di  cui  all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Di conseguenza, senza alcun dubbio, è consentito il consumo di cibi e bevande all’aperto, seduti o in piedi.

Leggendo il decreto, ma facendo un passo indietro, è possibile prendere visione dell’art. 4 “dispositivi di protezione delle vie respiratorie” che dice quanto segue: 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi il 31/03/2022), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, e’ vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

3. L’obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L’art. 6 “Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonche’ in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati” vieta gli eventi come segue: 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attivita’ che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

E’ possibile prendere visione del DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 completo cliccando QUI.

Sperando di aver fatto un po’ di chiarezza, formulo tanti auguri di buone feste, 

Alessio Carlino

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento